g) Massimari di conservazione e di scarto per le strutture della PAT

La legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove norme in materia di beni culturali, disciplina all’articolo 21 la conservazione e lo scarto dei documenti delle strutture provinciali:

1. Il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici approva i massimari di conservazione e scarto proposti dalle strutture.

2. Sulla base dei massimari di conservazione e scarto di cui al comma 1, il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici adotta i provvedimenti di autorizzazione allo scarto dei documenti proposto dalle strutture.

3. Il regolamento di cui all’articolo 35 [Decreto del Presidente della Provincia 17 novembre 2003, n. 41-4/Leg, artt. 21-23] disciplina le procedure per l’applicazione del presente articolo.

Piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 712 del 23 maggio 2024).